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Normativa Consultori Familiari

Legge del 29 luglio 1975, n. 405.
"Istituzione dei consultori familiari."


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1975, n. 227.
1. Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:
a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile
e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia
e da singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e
dell'integrità fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti. Tali
finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di
comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite. Alla copertura dell'onere di 5 miliardi
per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il
Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
2. La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento,
la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1 in conformità ai seguenti principi:
a) sono istituiti da parte dei comuni o di loro consorzi i consultori di assistenza alla famiglia e alla
maternità quali organismi operativi delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
b) i consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano
finalita sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o
convenzionata dalle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite;
c) i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare, degli opportuni interventi
e della somministrazione dei mezzi necessari si avvalgono del personale dei distretti sanitari, degli
uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di
base sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera b) adempiono alle
funzioni di cui sopra mediante convenzioni con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore
della riforma sanitaria, i consultori di cui alla lettera b) possono stipulare convenzioni con gli enti
sanitari operanti nel territorio, in base ai programmi annuali regionali di cui all'articolo 6 e secondo
i criteri stabiliti dalle regioni. I consultori pubblici e privati per gli esami di laboratorio e radiologici
ed ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli
enti di assistenza sanitaria.
3. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli
specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale,
nonche' nell'abitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.
4. L'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete
l'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono
gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche
temporaneamente, su territorio italiano.
5. Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni
successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge. Il fondo comune è ripartito tra le
regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei
seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano
dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della
devoluzione .
6. La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonche' delle esigenze di
una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal consiglio
regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalità
indicate all'articolo 1 della presente legge.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emaneranno le norme
legislative di cui all'articolo 2.
8. E' abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge.

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Normativa Regionale Consultori Familiari

L.R. n° 28
Disciplina dei consultori familiari
Data inserimento: 25.03.1977

La Regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in atto o in via di formazione, disciplina l’istituzione dei consultori familiari sul proprio territorio.

Titolo I
Il consultorio familiare

Art. 1 - (Finalità della legge).
La Regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in atto o in via di formazione, secondo le finalità indicate all’art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e nel quadro del riordino previsto dalla legge sulla maternità e infanzia 23 dicembre 1975, n. 698, e della legislazione regionale vigente, con la presente legge, disciplina l’istituzione dei consultori familiari sul proprio territorio.

Art. 2 - (Funzioni del consultorio familiare).
Per il conseguimento delle finalità richiamate al precedente articolo, il consultorio
familiare, nel rispetto dei principi etici degli utenti e delle loro convinzioni personali,
opera:
1) mediante l’organizzazione di attività tendenti alla diffusione dell’informazione
sessuale e alla divulgazione delle conoscenze scientifiche e psico - sociali sulla
problematica della coppia, del singolo, della famiglia, della gravidanza, della paternità e maternità responsabili nonchè dell’infanzia dei minori;
2) mediante interventi di assistenza diretta, nei confronti sia dei singoli che del gruppo
familiare:
a) sotto il profilo psicologico, pedagogico, sociale e legale in ordine ai problemi personali e interpersonali insorgenti da un rapporto di convivenza o da uno
stato di gravidanza;
b) sotto il profilo sanitario in vista della tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità e alla sterilità, alla consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce delle gravidanze e alla selezione di quelle a rischio;
3) consigliando e / o somministrando i mezzi necessari per conseguire liberamente le finalità scelte dalla coppia e dal singolo al fine di promuovere o prevenire la
gravidanza;
4) fornendo la propria consulenza e assistenza psicologica e sociale in caso di
interruzione della gravidanza nei modi previsti dalla legge;
5) collaborando con gli organi giudiziari nell’espletamento delle loro funzioni nei
riguardi della famiglia e della problematica minorile, con particolare riferimento agli affidamenti preadottivi, all’adozione e ai servizi integrativi e sostitutivi della famiglia.
I consultori familiari sono un servizio dell’ULSS e agiscono in collegamento con gli altri servizi socio-sanitari esistenti nel territorio.

Art. 3 - (Forme di attività).
L’attività del consultorio familiare è svolta in forma interdisciplinare sia in sede che
all’esterno anche in modo itinerante.
In particolare, le attività previste al punto 1) del precedente articolo sono svolte, in
accordo con gli enti e organismi interessati, anche attraverso la promozione di indagini conoscitive e l’organizzazione di cicli di conferenze,di dibattiti e di corsi scolastici nei luoghi di lavoro, nelle sedi di quartiere e degli istituti scolastici e in altre sedi idonee.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, il consultorio familiare
può utilizzare insegnanti o esperti a tale scopo eventualmente destinati dai competenti organismi presso le strutture consultoriali.

Art. 4 - (Requisiti dei consultori familiari).
Per lo svolgimento della sua attività il consultorio familiare deve essere dotato almeno:
a) di una sede fornita di locali e delle attrezzature indispensabili per il conseguimento delle proprie finalità e ubicata in modo da rispondere a criteri di accessibilità per la popolazione servita;
b) di un gruppo di lavoro operante collegialmente e composto da uno psicologo, da un medico specializzato in ginecologia e da un assistente sociale, aventi ciascuno le
funzioni di consulente familiare, oltre che da un infermiere professionale o un' assistente sanitaria od ostetrica. Il gruppo di lavoro può essere inoltre integrato da esperti di altre discipline quali la medicina, la psichiatria, la genetica, la pedagogia, la giurisprudenza.
Per l’esercizio dell’attività di consulenza e assistenza presso i consultori familiari
sono richiesti i titoli e le abilitazioni previsti dall’art. 3 della legge 29 luglio 1975, n.
405.
In ogni caso l’organizzazione del consultorio familiare deve garantire un servizio che
consenta all’utente condizioni di piena libertà.

Art. 5 - (Il comitato di partecipazione).
All’indirizzo e al controllo della gestione del consultorio familiare sotto il profilo della
rispondenza del servizio alle esigenze sociali partecipa un comitato formato da non più·di 15 rappresentanti degli utenti e delle organizzazioni sociali e sindacali presenti nella zona con particolare riferimento agli organismi di decentramento comunale, ai
movimenti femminili, agli organi collegiali della scuola, ai consigli di fabbrica e agli
operatori del servizio.
La composizione, la nomina, le funzioni del comitato, nei limiti del precedente comma e per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal regolamento
dell’ULSS, sentiti gli organismi interessati.

Art. 6 - (L’orario).
L’orario di apertura e chiusura è fissato in modo da garantire la fruizione del servizio da parte di tutta la popolazione, con particolare riferimento alle caratteristiche della località e alla tipologia prevalente degli insediamenti residenziali e produttivi e ad altre
specifiche esigenze sociali.

Art. 7 - (Requisiti e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro).
I componenti del gruppo di lavoro, di cui alla lett. b) dell’art. 4:
a) provvedono collegialmente all’impostazione e all’organizzazione dell’attività del consultorio familiare in collaborazione con il comitato di partecipazione
b) sono tenuti a essere presenti alle riunioni del comitato di partecipazione cui siano stati invitati e ai corsi di formazione e aggiornamento permanente istituiti o riconosciuti dalla Regione.
Il coordinatore del consultorio familiare, scelto tra i consulenti familiari di cui alla lett.
b) del precedente art. 4, è incaricato a tempo indeterminato dall’ULSS competente,
sentito il comitato di partecipazione, e può essere sostituito nell’incarico con la stessa
procedura.

Art. 8 - (L’assunzione e l’utilizzazione del personale).
L’assunzione del personale di cui alla lett. b) del precedente art. 4 e le modalità di
esecuzione delle rispettive prestazioni professionali sono deliberate dall’ente o
istituzione pubblica o privata da cui dipende il consultorio familiare, sentito il comitato
di cui all’art. 5 della presente legge.
Il personale di cui al comma precedente svolge la sua attività a tempo pieno o definito o a prestazione professionale in rapporto alle necessità del consultorio familiare.
Il consultorio familiare nell’esplicazione della propria attività può avvalersi del personale dei distretti sanitari, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base sociali, psicologiche, sanitarie e assistenziali.
Gli operatori del consultorio familiare sono tenuti al segreto professionale.

Art. 9 - (Modalità di esercizio dell’assistenza).
L’esecuzione delle prestazioni necessarie all’attività consultoriale e l’attribuzione degli
oneri per le prestazioni farmaceutiche avviene a norma dell’art. 4 della legge 29 luglio
1975, n. 405.
Per gli esami di laboratorio, per quelli radiologici e per ogni altra ricerca strumentale i
consultori familiari si avvalgono degli ospedali, dei laboratori provinciali, dei dispensari
provinciali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria operanti nel
territorio di competenza dell’ULSS, ove ha sede il consultorio familiare.

Art. 10 - (Rapporti con le condotte mediche e ostetriche).
I medici e le ostetriche condotte, su conforme deliberazione del rispettivo comune o
consorzio, qualora richiesti ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a fornire le loro
prestazioni, in posizione di comando, anche a favore del consultorio familiare operante nel proprio territorio per un orario da definirsi in rapporto alle effettive esigenze.

Art. 11 - (Rapporto con gli enti ospedalieri).
Gli enti ospedalieri nel territorio di competenza delle ULSS, ove ha sede il consultorio
familiare, su richiesta della stessa, sono tenuti a mettere a disposizione del consultorio familiare i medici specialisti richiesti a norma del precedente articolo.
Tali specialisti dovranno prestare la loro opera nell’ambito delle strutture consultoriali
in posizione di comando e per un orario da concordarsi tra ente ospedaliero e ULSS.

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Linee guida

1) Legge n. 405 del 1975 “Istituzione dei consultori familiari”;

2) Legge Regionale n. 28 del 1977 “Disciplina dei consultori familiari”;

3) Deliberazione Regionale n. 389 del 2005 “Progetto Regionale sui Consultori Familiari. Legge Regionale 25 marzo 1977, n. 28”;

4) Deliberazione Regionale n. 392 del 2005 “ Atto di indirizzo e di organizzazione di Consultori Familiari Pubblici della Regione, Legge Regionale 25 marzo 1977, n. 28:

5) In allegato l’atto di indirizzo e organizzazione dei Consultori Familiari Pubblici della Regione Veneto (proposta modello strutturale, organizzazione ed operativo).

6) Legge Quadro n. 328/2000 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

7) Disegno di Legge della Giunta Regionale “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona” (DDL 11 luglio 2006);

8) Proposta di Piano Territoriale di intervento, Legge n. 285 del 28 agosto 1997, Comune di Venezia, promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza;

9) Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1855 del 13 giugno 2006: “Fondo Regionale di intervento per l’infanzia e l’adolescenza. Il Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale”;

10) Legge n. 184 del 1983 “Diritto del minore ad una famiglia”;

11) Legge 149 del 2001 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;

12) L’adozione nazionale e internazionale. Linee guida per le famiglie. ( I Sassolini di Pollicino, Collana dell’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Veneto);

13) L’adozione nazionale e internazionale. Linee guida per gli operatori. ( I Sassolini di Pollicino, Collana dell’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Veneto); IN RISTAMPA

14) “Affido, affetto che rinsalda. Istruzioni per l’affido familiare” ( I Sassolini di Pollicino, Collana dell’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Veneto);

15) Legge n. 64 del 1994 “Ratifica de esecuzione della convenzione e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento,


aperta alla firme a Lussemburgo il 20 maggio 1980,e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori aperta alla firma dell’Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma all’Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma all’Aja il 28 maggio 1970 (tutela internazionale dei minori);

16) Legge n. 285 del 1997 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;

17) Legge n. 54 del 2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”;

18) Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991;

19) Legge n. 476 del 1998 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1993, modifiche della legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;

20) Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, approvata dall’Assemblea federale il 22 giugno 2001, ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 settembre 2002;

21) Buone prassi per gli operatori che devono affrontare situazioni di abuso e maltrattamento, Linee Guida per gli operatori dei Centri Regionali di cura e protezione dei bambini, dei ragazzi e della famiglie.
( I Sassolini di Pollicino, Collana dell’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Regione Veneto);

22) Linee guida Regionali del 2005 per la presa in carico, segnalazione e vigilanza sui minori;

23) Protocollo operativo Regione Veneto per l’adozione nazionale ed internazionale legge 184 del 1983 con modifiche legge 476 del 1995, sul percorso delle equipes adozioni consultori familiari e agli enti autorizzati in collegamento con il Tribunale per i Minorenni;

24) Linee Guida per la Formazione (XI Seminario Nazionale di Studio e Formazione, Garda, 11-14 ottobre 2001);

25) Linee Guida Regionali in materia di educazione sessuale e prevenzione ADIS, proposta di percorso formativo congiunto scuola- ULSS;

26) Legge 19 febbraio 2004, n.40: “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”;

27) Confederazione Italiana Consultori Familiari di ispirazione Cristiana:

La missione, l’identità, i centri confederati;

Lo statuto;

L’atto costitutivo;

I principi ispiratori;

I principi ispiratori;

Linee guida per la formazione degli insegnanti dei Metodi Naturali di Regolazione della fertilità;

Le motivazioni umane e cristiane dei metodi naturali di regolazione della fertilità.

28) Statuto del Ce. Ve. M. B. (Centro Veneto Metodo Billings);

29) Legge n. 56 del 1989 “Ordinamento della professione di psicologo”;

30) Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

31) Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Veneto;

32) Codice Deontologico dell’Assistente Sociale;

33) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

34) Legge 31 dicembre 1996, n. 675: “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;

35) Legge n. 194 del 1978: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”;

36) Statuto del SIMEF (Società Italiana di Mediazione Familiare);

37) Statuto dell’AIMS (Associazione Italiana Mediatori Sistemici);

38) Codice deontologico AIMS;

39) Tutela del minore straniero D. Lgs. 286/98 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

40) D. Lgs. 113/99 “Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art, 47, comma 2 della Legge del 6 marzo 1998 n. 40;

41) Osservatorio Regionale per la Tutela e la Promozione della Persona. “Donne Violate” Legge regionale n. 41 del 16 dicembre 1997;

42) Conferenza Europea sulla salute, la Società e l’Alcol, “Carta Europea sull’Alcol”;

43) Normativa Regionale in materia di Politiche Sociali - CD edizione 2007;

44) Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia 1993 (Conferenza Episcopale Italiana); (vedi Biblioteca al n. 18)

45) “La Consulenza alla Famiglia” dalla prevenzione al sostegno i Maria Teresa Pedrocco Biacardi, Utet libreria 1997; (vedi Biblioteca al n. 148)

46) Separazione, Divorzio, Mediazione Familiare: dalla formazione alla operatività. Linee operative per i Consultori Familiari. Regione Veneto, agosto 2007;

47) Statuto dall’Associazione Centro Santa Maria Mater Domini Onlus;

48) Linee Guida Regionali 2008 per la protezione e la tutela del minore;

49) Linee Guida in materia d’inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

50) Guida per un’adozione consapevole; 2008

51) Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore – Biennio 2009-2010;

52) Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Sociosanitari – La Cura e la Segnalazione

53) Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Sociosanitari – L’affido familiare

54) Normativa Regionale in materia di Politiche Sociali – VOL 1 – Leggi e regolamenti (Biblioteca 129)

55) Linee guida per il servizio di Consultorio Familiare della Regione del Veneto DGR 3914/08.

56) Codice deontologico dell’Assistente Sociale

57) MODELLO UNIFICATO DI FRONTESPIZIO per la trasmissione di segnalazioni alla Procura della Repubblica per i minorenni del Veneto per la tutela giurisdizionale dei diritti del fanciullo.

 

 
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